L. 14 febbraio 2006, n.55. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

L. 14 febbraio 2006, n.55. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

ART. 1

1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti».

ART. 2

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis.

DEL PATTO DI FAMIGLIA

Art. 768-bis. - (Nozione). – È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Art. 768-ter. - (Forma). – A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater. - (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies. - (Vizi del consenso). – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies. - (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies. - (Scioglimento). – Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies. - (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».


Commento

A far tempo dal 16 marzo 2006 entra in vigore la nuova disciplina del patto di famiglia. Assolutamente precario il quadro generale del nuovo istituto, che si pone come derogatorio rispetto al principio generale del divieto dei patti successori di cui all'art.458 cod.civ..
La strutura di esso, quale desumibile dall'art.768 quater cod.civ., consta della contemporanea disposizione a titolo liberale dell'azienda (o di parte di essa o anche di tutta o di parte della partecipazione sociale) ad uno o più discendenti e dell'assegnazione, da questi operata in favore di tutti gli altri soggetti che potenzialmente rivestono la qualità di legittimari del disponente, di denaro o di beni in natura. E' anche possibile che i predetti potenziali legittimari abbiano a rinunziare a tali assegnazioni. Lo scopo del congegno negoziale è quello di anticipare il futuro assetto successorio, rendendo tendenzialmente stabile (precludendo la proponibilità dell'azione di riduzione e di collazione) l'attribuzione dell'azienda a chi, tra i discendenti dell'imprenditore, appare più idoneo (per scelta condivisa da tutti i soggeti interessati alla futura successione) a proseguirne l'attività.
L'intervento normativo, nella sua approssimata formulazione, pone all'interprete più di un interrogativo in riferimento al regime dell'impugnabilità, alla praticabilità di attribuzioni compensative da parte dello stesso disponente a vantaggio dei potenziali legittimari, alla possibilità di modificare e/o revocare l'assetto di interessi realizato per il tramite del patto nel tempo successivo alla stipulazione dello stesso.

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