Cass. civile, sez. II del 2009 numero 10356 (05/05/2009)


La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c. c., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante. Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c. c., poiché il requisito richiesto da questa norma va inteso nel senso che il titolo deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.La donazione di beni altrui è da ritenersi nulla, come la donazione di beni futuri. Ciò non esclude che, se le parti erano in buona fede al momento della stipula, essa possa costituire titolo astrattamente idoneo per l'usucapione abbreviata.

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