Cass. Civ., sez. II, n. 10356/2009. Nullità della donazione di cosa altrui e usucapione abbreviata.

La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c. c., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante. Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c. c., poiché il requisito richiesto da questa norma va inteso nel senso che il titolo deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

La donazione di beni altrui è da ritenersi nulla, come la donazione di beni futuri. Ciò non esclude che, se le parti erano in buona fede al momento della stipula, essa possa costituire titolo astrattamente idoneo per l'usucapione abbreviata.

Commento

La pronunzia risulta innovativa rispetto alla precedente Cass. 1596/2001 in relazione alla qualificazione giuridica della donazione di cosa altrui, reputata nulla e non già semplicemente inefficace, peraltro comunque pervenendo ai medesimi esiti sostanziali.
L'atto di liberalità infatti è stato considerato come titolo astrattamente idoneo, pertanto validamente sussumibile nell'ambito della fattispecie acquisitiva complessa sostanziante l'ipotesi dell'usucapione abbreviata di cui all'art.1159 bis cod.civ..

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