Rinunzia ad un diritto futuro



Un punto problematico in materia di oggetto della rinunzia consiste nell'apprezzare se la stessa possa avere ad oggetto diritti non attuali (diritti futuri, aspettative di diritto) rispetto all'atto abdicativo. Prevale una generica opinione affermativa, salva una verifica, da condursi caso per caso in relazione alle singole situazioni giuridiche soggettive nota1. Sicuramente da escludere è la possibilità di validamente rinunziare a diritti indisponibili (es.: diritti della personalità) ovvero a diritti la cui negoziazione non sia ammissibile (es.: rinunzia ad una eredità futura, non essendosi ancora aperta la successione, ciò che contrasta con il divieto di cui all'art. 458 cod.civ. nota2; rinunzia ad avvalersi della prescrizione anteriormente al compimento del termine ad essa relativo, ciò che confligge con il disposto di cui all'art. 2937 cod.civ.: Cass. Civ. Sez. II, 1866/92 ).

Prescindendo dall'eventuale indisponibilità del diritto e dall'esistenza di divieti di legge, l'unico limite rispetto alla validità di una rinunzia afferente ad un diritto futuro sembra avere a che fare con la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'atto dismissivo (Cass. Civ. Sez. III, 745/77 ; Cass. Civ. Sez. II, 1222/75 ). Si può infine osservare (ma la cosa vale per qualsivoglia rinunzia) che la volontà di rinunziare deve risultare, quand'anche da comportamenti concludenti, chiaramente ed univocamente (Cass. Civ. Sez. III, 5967/79 ).

In applicazione degli indicati principi è stata ritenuta ammissibile la rinunzia preventiva del fidejussore a valersi della decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 6897/93 ); in materia di contratto di lavoro subordinato si è reputata legittima la clausola di stabilità relativa, che consiste in una rinunzia preventiva del diritto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 10043/96 ) nota3.

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Note

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Così Moscarini, voce Rinunzia, in Enc. giur. Treccani, p. 5 e Macioce, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Parte generale, Napoli, 1992, p. 185. Contra Bozzi, voce Rinunzia (dir. pubbl. e priv.), in N.mo Dig. it., p. 1142, il quale ritiene di dover escludere in linea di massima l'ammissibilità della rinunzia ad un diritto futuro.
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nota2

Sono tuttavia salvi i peculiari aspetti relativi alla rinunzia all'opposizione di cui al V comma dell'art. 563 cod.civ. nonchè gli effetti della rinunzia contenuti nel patto di famiglia di cui all'art. 768 bis cod.civ..
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nota3

Secondo parte della dottrina (Sicchiero, voce Rinunzia, in Enc. dir., p. 659) queste ultime sarebbero fattispecie di rifiuto e non propriamente di rinunzia: Si tratterebbe infatti di diritti non ancora entrati nella sfera di disponibilità; attraverso il rifiuto il dichiarante impedirebbe che possano entrare nel suo patrimonio.
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Bibliografia

  • BOZZI, voce Rinunzia (dir. pubbl. e priv.), N.mo Dig. it.
  • MACIOCE, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Parte generale, Napoli, 1992
  • MOSCARINI, voce Rinuzia, Enc. giur. Treccani
  • SICCHIERO, Rinunzia, Enc.dir.

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