Nullità della donazione di cosa altrui. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 12782 del 23 maggio 2013)

La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c. c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 c. c. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala non tanto per quanto conclude circa la radicale invalidità della donazione di cosa appartenente ad altri rispetto al donante, bensì per il fatto di porre il principio in forza del quale tale atto può ben costituire quel "titolo astrattamente idoneo" a fondare la peculiare ipotesi di acquisto a non domino di cui all'art.1159 cod.civ..

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