Presunzione di interposizione



Prescrive il I comma dell'art. 599 cod.civ. che le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci (indicate nei citati artt. 596 , 597 e 598 cod.civ.) sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona nota1 .

La disposizione è dettata all'evidente scopo di presidiare il divieto di disporre per testamento a favore dei soggetti di cui agli artt. 592 e ss. cod.civ.. In questo senso la norma citata contempla la possibilità che la disposizione venga dichiarata nulla per violazione dei divieti di cui agli artt. 592 e ss. cod.civ., quando venisse fornita la prova che il vero beneficiario non è il soggetto nominato erede, bensì quel soggetto che può esser reputato relativamente incapace di ricevere ( ex artt. 592 e ss. cod.civ.: il tutore, il protutore, il notaio, etc.). Se ad esempio si provasse che Tizio ha nominato in un testamento pubblico erede Caio, amico e fiduciario di uno dei testimoni presenti all'atto e che Caio ha poi provveduto a trasferire il lascito al testimone stesso, la disposizione non potrebbe non esser ritenuta nulla perchè sostanzialmente in frode alla legge. Si rammenti d'altronde che, pur non essendo consentito, a mente del I comma dell'art. 627 cod. civ., agire in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, il III comma della medesima norma tuttavia fa eccezione a tale divieto. Ciò quando si tratti di dare conto dell'interposizione a favore di soggetti incapaci a ricevere.

Il II comma dell'art. 599 cod.civ. pone inoltre una vera e propria presunzione iuris et de iure di interposizione, contro la quale, pertanto, non è ammessa la prova contraria qualora siano istituiti soggetti legati in modo particolarmente stretto con coloro che sono incapaci di ricevere per testamento in base alle riferite norme: vengono infatti reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti ed il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamene con l'incapace nota2 .

Quanto al rapporto di parentela in riferimento al quale è dettata la presunzione, giova osservare che esso deve sussistere nel tempo della redazione del testamento, non avendo invece rilevanza l'insorgenza successiva nota3.

Mentre nel caso di cui al I comma la prova dell'interposizione potrà essere data dagli interessati con qualsiasi mezzo (dunque per il tramite di prove testimoniali, ammissibili, come si vedrà, ex art. 1417 cod.civ. ; nonchè in forza di semplici presunzioni ex art. 2729 cod.civ. , è sufficiente invece la mera constatazione del fatto che la disposizione è stata effettuata a favore di uno dei soggetti previsti tra quelli di cui al II comma allo scopo di caducare la disposizione testamentaria, che può ritenersi come inefficace ab initio in quanto radicalmente nulla nota4.

E' disputato se il fenomeno in esame debba essere ricondotto all'interposizione fittizia (vale a dire alla simulazione) ovvero all'interposizione reale (dunque ad un rapporto di tipo fiduciario tra soggetto interposto ed interponente). Assai probabilmente la disputa è priva di importanza: il legislatore ha voluto colpire in ogni caso con la sanzione della nullità un'operazione di questa specie sia nella prima, sia nella seconda ipotesi nota5. Non importa se Tizio ha nominato Caio, discendente del soggetto relativamente incapace di succedere, perchè riversi il vantaggio che gli deriva dall'attribuzione al proprio ascendente ovvero perchè continui ad esserne titolare simulatamente, fungendo da testa di legno per costui: comunque la disposizione è inficiata dal vizio invalidante. Analogamente non importa se Mevio ha nominato Sempronio suo fiduciario e se costui, pur senza assumersi alcun obbligo di trasferire a propria volta il bene oggetto del lascito, utilizzi detto bene conformemente alle istruzioni impartitegli dal fiduciante: comunque si rientra nell'ambito delle disposizioni di cui alla norma in esame.

Alla prevista nullità segue l'applicazione delle norme relative alla successione ab intestato.

Note

nota1

Occorre notare che, per effetto della coordinata lettura della disposizione in esame con l'ultimo comma dell'art.627 cod.civ. (il quale esclude la possibilità di dare volontaria esecuzione ad una disposizione testamentaria a beneficio di soggetto incapace fatta per mezzo di soggetto interposto), si deduce l'assoluta nullità di tutte le disposizioni effettuate a favore di soggetti incapaci a succedere, ampliando quindi l'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art.599 cod.civ.. Quest'ultima infatti sembrerebbe fare riferimento solo alle ipotesi contemplate dagli artt. 592 e ss. cod.civ. . Tuttavia da quanto detto, essa implica piuttosto la nullità anche nel caso venga istituito erede (interposto) un soggetto perché trasferisca i beni ereditari ai figli di una persona non nata alla morte del testatore (così Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), libro II, t. 3, Torino, 1980, p.201).
top1

nota2

La dottrina sembra divisa circa la validità della disposizione a favore della persona interposta in caso di premorienza dell'incapace rispetto al testatore. Secondo un'interpretazione la disposizione potrebbe egualmente produrre effetti nei confronti dell'istituito in quanto sarebbe venuta meno la possibilità di frode alla legge (Degni, Delle successioni testamentarie , in Comm.cod. civ., Firenze, 1941, p.410; Giannattasio, op.cit., p.94). Risulta senz'altro preferibile ritenere che anche in tale evenienza, la disposizione deve essere considerata nulla, dovendosi prendere in considerazione la situazione esistente al momento della redazione del testamento: la disposizione nata nulla non potrebbe successivamente convalidarsi per un fatto posteriore ed estrinseco come la morte dell'incapace. Si aggiunga poi che la volontà del testatore risultava viziata sin dall'inizio e non era volta a beneficare un soggetto diverso dall'incapace stesso (così Coviello, Capacità di ricevere per testamento, in Enc. dir., p. 71; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, pp. 393-394 e Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.186).
top2

nota3

Si deve infatti ritenere che l'interposizione assume rilievo in relazione all'intento elusivo espresso dal testatore: ne consegue la necessità che il rapporto di parentela fosse a lui noto al momento della redazione del testamento. Ragionando diversamente si arriverebbe all'assurdo di punire la volontà del testatore per una situazione meramente obiettiva verificata all'apertura della successione e che il de cuius ben poteva ignorare (Giannattasio, op.cit., p.94).
top3

nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.104.
top4

nota5

Si tenga comunque presente che la tesi preferibile e maggiormente seguita in dottrina considera la fattispecie contemplata ex art. 599 cod. civ. un'interposizione reale di persona, stante la difficoltà a configurare il fenomeno simulatorio (sottostante ad una interposizione fittizia) nell'ambito del testamento, negozio unilaterale (salvo ravvisarvi un contratto successorio, comunque nullo per violazione dei patti successori). Si vedano p.es. Lipari, Autonomia privata e testamento, in Studi di diritto civile, Milano, 1970, pp.103 e ss.; Messineo , Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.236; Bigliazzi Geri, La vocazione testamentaria: Capacità di ricevere per testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.VI, t.2, Torino, 1997, p.64, nota 28.
top5

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Capacità di ricevere per testamento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • COVIELLO, Capacità di ricevere per testamento, Milano, Enc.dir., VI, 1960
  • DEGNI, Delle successioni testamentarie, Firenze, Comm. Dir. Civ., 1941
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, II, 1962
  • LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, Studi di diritto civile, 1970

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Presunzione di interposizione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti