Incapacità speciali relative



Le incapacità giuridiche speciali relative non già riguardano la possibilità del soggetto di essere parte di un rapporto: esse determinano piuttosto l'impossibilità di costui di esser parte del rapporto in quanto intercorrente con un determinato soggetto. Si pensi alle ipotesi che seguono:

  1. Sono nulle le disposizioni effettuate a favore del tutore o del protutore da parte della persona sottoposta a tutela (art. 596 cod.civ.).
  2. Sono parimenti nulle le disposizioni del testatore a favore del notaio (o dei testimoni e dell'interprete che assistano all'atto) ricevente le dichiarazioni di ultima volontà (art. 597 cod.civ.).
  3. Il vizio della nullità inficia le disposizioni a favore di chi abbia provveduto alla materiale scritturazione del testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dallo stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato (art. 598 cod.civ.).
  4. Sono previsti alcuni divieti speciali di comprare (anche se all'asta pubblica o per interposta persona) a carico degli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura, nonchè dei pubblici ufficiali rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero (art. 1471 cod.civ. nn. 1 e 2).  


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