Condizione di reciprocità: la nuova normativa



L'art. 1 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 286/98 (c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), emanato con D.P.R. 394/99, art. 1 , ha fissato la normativa in tema di condizione di reciprocità. L'accertamento di quest'ultima viene richiesto solo nei casi previsti o dal predetto Testo unico o dalle Convenzioni internazionali: in pratica diviene necessario sia per tutti gli stranieri che non hanno una regolare carta o permesso di soggiorno, sia, in alcuni casi, per gli apolidi nota1. Al contrario, tale formalità non è contemplata per i titolari di carta o permesso di soggiorno, nonchè per i relativi familiari in regola con il soggiorno e per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Dunque, all'occorrenza, "i responsabili di un procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, dovranno richiedere l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri"(cfr. art.1 cit.).

Note

nota1

Secondo le più recenti disposizioni del Ministero degli Esteri sono infatti dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità, a condizione che risultino regolarmente residenti da almeno un triennio in Italia, gli apolidi a mente dell'art.7 della Convenzione adottata a New York il 28/09/1954, ratificata con Legge del 01 febbraio 1962, n. 306.
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