Incapacità relative a succedere



Possono essere configurate come ipotesi di incapacità giuridica relativa le fattispecie di cui agli artt. 592, 594 , 596 , 597 e 598 cod. civ..

La prima delle riferite norme prevede che qualora vi siano discendenti legittimi, i figli nati fuori del matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
Ai sensi del II comma della stessa disposizione, i figli nati fuori del matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279 cod. civ., non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
La Corte Costituzionale, con la pronunzia 205/70, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (nel suo testo precedente la riforma della filiazione di cui al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) alla stregua dell'art. 3 Cost. per quanto attiene alla limitazione della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o riconoscibili, ritenuta lesiva del principio di eguaglianza.

L'art. 593 cod.civ. , come anche l'art. 595 cod. civ. (che prevedeva l'incapacità del coniuge del binubo), sono stati invece abrogati rispettivamente dall'art. 194 e dall'art. 196 della Legge 151/75 nota1.

Ai sensi dell'art. 596 cod. civ. sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore , se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono tuttavia valide ai sensi del II comma della riferita norma, le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore nota2.

L'art. 597 cod. civ. prevede la nullità delle disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico , ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 598 cod. civ. sono infine nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto , salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell' atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato nota3.

Si discute in dottrina circa la natura giuridica della previsione di nullità a carico dei soggetti relativamente incapaci a succedere. Pur dovendosi dare conto di un'opinione minoritaria, che fa riferimento ad una peculiare nullità di carattere relativo o anche di un vizio patologico più simile alla mera annullabilità, è preferibile configurare la sanzione comminata dalla legge in chiave di vera e propria nullità, come tale assoluta, insanabile, imprescrittibile, rilevabile ex officio dal giudice secondo i principi generali nota4.

Note

nota1

Per una attenta ed esauriente spiegazione dei motivi che hanno indotto il legislatore e la Corte Costituzionale ad intervenire per abrogare tali articoli si vedano, tra gli altri, Carraro, Capacità a succedere e parità di trattamento, in Riv. dir. civ., vol. II, 1971, pp. 195 e ss.; Rescigno, La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento, in Riv. dir. civ., vol. II, 1964, pp. 325 e ss.; Schlesinger, Osservazioni in tema di incapacità del coniuge del binubo, in Foro it., vol. I, 1961, p. 283.
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nota2

Cfr. Coviello, voce Capacità di ricevere per testamento, in Enc.dir., p. 67; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p. 388.
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nota3

E che dire del caso in cui la scheda sia stata redatta dal notaio stesso? In questo caso la dottrina, stante la prevalenza delle norme contenute nel codice civile su quelle della legge notarile, la considera valida purchè sia stata approvata dal testatore e consegnata al notaio in plico sigillato. Si veda p.es. Bigliazzi Geri, La vocazione testamentaria: Capacità di ricevere per testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.VI, t.2, Torino, 1982, p. 63 ed Azzariti, op.cit., p.357.
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nota4

Sul punto si confrontino Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 110; Scognamiglio, La capacità di ricevere per testamento, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 705; Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 95.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Capacità di ricevere per testamento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CARRARO, Capacità a succedere e parità di trattamento, Riv.dir.civ., II, 1971
  • COVIELLO, Capacità di ricevere per testamento, Milano, Enc.dir., VI, 1960
  • RESCIGNO, La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento, Riv.dir.civ., II, 1964
  • SCHLESINGER, Osservazioni in tema di incapacità del comiuge del binubo, Foro It., I, 1961
  • SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, Padova, Successioni e donazioni, 1994

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