Reciprocità e incapacità giuridica sopravvenuta




E' possibile parlare di incapacità giuridica sopravvenuta  in relazione al problema che trae origine dal mutamento della legislazione straniera alla quale appartiene il soggetto che in Italia ha posto in essere una negoziazione, ovvero dal mutato parere da parte degli organi italiani competenti all'apprezzamento della sussistenza in fatto della reciprocitànota1nota1.

Si ponga ad esempio il caso di un cittadino straniero che, dopo aver acquistato in Italia un bene immobile in considerazione della ritenuta sussistenza della condizione di reciprocità, intenda rivenderlo. Si ipotizzi che il nostro ordinamento stimi in seguito non più sussistere tale condizione, ovvero che sia mutata la legislazione straniera dell'acquirente, la quale più non consenta l'acquisto di diritti immobiliari da parte di un cittadino italiano. Quid juris?

Potrebbe ora lo straniero alienare il bene innanzi acquistato? In caso affermativo, potrebbe forse alienarlo a un suo concittadino? Il protocollo addizionale alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, all'art. 1  prevede la regola in base alla quale nessuno può essere privato della proprietà di un bene se non per causa di pubblica utilità ed alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.

Anche in considerazione di tale aspetto, nonchè della regola che si può dire immanente nell'ordinamento secondo la quale tempus regit actum, discende che l'acquisto effettuato in precedenza non può che essere considerato valido e libero da vincoli di qualsiasi tipo.

Si badi che soltanto regole specifiche e particolarmente incisive sotto il profilo dei diritti individuali, quali le leggi razziste emanate nel ventennio fascista appaiono come derogatorie rispetto ai principi enunziati, giungendo a configurare veri e propri casi di incapacità giuridica sopravvenuta.

Queste considerazioni sembrano sufficienti per affermare che il cittadino straniero, che avesse in un tempo precedente acquistato validamente, possa ben disporre alienando il bene in precedenza acquistato.

Anzi potrebbe essere sostenuto che l'alienazione del bene risulti addirittura funzionale al rispetto della regola dell'incapacità del soggetto in ordine all'acquisto, valendo a eliminare in capo allo straniero la titolarità del diritto.

Questo tuttavia non implica che possa alienarlo ad un soggetto che, secondo una valutazione effettuata al tempo in cui l'acquisto deve essere perfezionato, risulta privo del requisito della capacità giuridica in seguito alla negativa valutazione circa l'esistenza della condizione di reciprocità.

Note

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Dal punto di vista amministrativo al Ministero degli Affari Esteri si attribuisce il potere di emanare pareri vincolanti, salvo l'eventuale diverso apprezzamento, che peraltro non si può escludere, da parte degli organi giurisdizionali, ai quali fosse comunque sottoposta la questione in sede contenziosa.
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