Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 23


abrogato[AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI SINGOLI BENI]
[Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli immobili.
La richiesta è accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
Entro il termine di centoventi giorni il Soprintendente regionale:
a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6, del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico;
b) si pronuncia sull'interesse artistico e storico dell'immobile, e chiede all'ente la documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al fine di concedere l'autorizzazione alla vendita;
c) dichiara che il bene non riveste interesse artistico e storico.
Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.
Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera b), i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione alla vendita, decorrono dal momento del ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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