Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 21


abrogato [MODALITA' PARTICOLARI DI ALIENAZIONE]
[Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni immobili del demanio artistico e storico.
Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti ai soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, l'autorizzazione è concessa a norma degli articoli 8 e 10.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti