Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 166


abrogato NORME ABROGATE
[1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1° marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15-21;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto-legge 23 febbraio l995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo 1997, n.78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1° novembre 1998, ivi comprese quelle del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, «Ministro» e «Ministero»].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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