Il tesoro



Una specifica figura di invenzione si determina nel caso di rinvenimento di tesoro nota1, che consiste in una cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.

I presupposti del ritrovamento di tesoro differiscono dal ritrovamento di cosa smarrita in quanto è qui sufficiente lo "scoprimento" e non "l'apprensione" per determinare l'attribuzione della proprietà ed è necessario che il tesoro sia nascosto o sotterrato.

Mancando infatti tale presupposto, anche in presenza delle altre condizioni (pregio, nessun proprietario), si ricadrebbe nell'ipotesi di ritrovamento di cosa mobile con relativo obbligo della consegna.

Si può dire che il tesoro esista come tale fino al momento in cui viene scoperto: infatti a quel momento o un soggetto dimostra di esserne proprietario, oppure viene attribuito al proprietario del fondo in cui è stato ritrovato nota2.Nel caso in cui il ritrovamento avvenga nel fondo altrui, sempre che sia avvenuto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore (art. 932 cod.civ.).

Inoltre, se il fondo si trova in enfiteusi, nel diritto, al proprietario è sostituito l'enfiteuta (art. 959 cod.civ.).

E' necessario sottolineare che se si tratta di un oggetto di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico, esso appartiene allo Stato (art. 932, III comma, cod.civ. ). Occorre da ultimo fare attenzione alla speciale disciplina prevista dall'art.88 D. Lgs. 42/04 (già art. 85 D.Lgs. 490/99 , a propria volta sostitutivo della disciplina di cui all'art. 43 della Legge 1089/39 , legge abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08).

Note

nota1

Cfr. Azara, Tesoro, in N. Dig. it., p.235; Cirillo, Tesoro, in Enc. dir., p.395.
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nota2

La dottrina si è posta il problema se, per potersi parlare di tesoro, occorra che il proprietario debba essere irreperibile o inesistente. Prevale l'opinione in forza della quale, affinchè si possa parlare di invenzione, occorre che nessuno possa provare di essere proprietario delle cose che ne sono oggetto, come già sosteneva Paolo, libro XXXI ad Edictum, in D. 41.1.31.1:" thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat ".
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Bibliografia

  • AZARA, voce Tesoro, N.mo Dig. it., XIX, 1973
  • CIRILLO, Tesoro, Enc. dir., XLIV
  • PAOLO, ad Edictum libro XXXI, D. 41.1.31.1

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