Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 8


abrogato NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
[1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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