Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 6


abrogato DICHIARAZIONE
[1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma l, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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