Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 7


abrogato PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE
[1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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