Beni appartenenti ad enti pubblici diversi dagli enti territoriali ed a persone giuridiche private senza fine di lucro



L'art. 23 della Legge 1089/39 (già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) stabiliva per i beni culturali degli enti pubblici diversi da quelli territoriali la stessa disciplina prevista per i beni culturali degli enti territoriali, disciplina resa uniforme in esito all'emanazione della Legge Bassanini nota1.

Il testo unico 490/99 ebbe espressamente a indicare come beni appartenenti al demanio i beni culturali degli Enti pubblici territoriali. Da questa qualificazione scaturiva una divergente disciplina dei beni culturali appartenenti agli altri enti pubblici ed alle persone giuridiche private che non perseguono finalità lucrative, beni che, ovviamente, non possono che appartenere al patrimonio di tali entità nota2 .

Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/04 ) l'alienazione di detti beni èsoggetta ad autorizzazione da parte del Ministero ai sensi dell'art.56 . La norma prevede infatti alla lettera b) l'indispensabilità del provvedimento ai fini dell'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) (Stato, regioni ed enti pubblici territoriali) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ad eccezione delle cose e dei beni indicati agli artt.54, I e II comma e 55, I comma .

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.

L'autorizzazione viene emanata seguendo la procedura di cui all'art.55 che segue.

Deve essere inoltre chiarito che i beni culturali degli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche nel nostro ordinamento sono assimilati a quelli propri delle persone giuridiche private prive di finalità lucrativa (non richiedendosi la notifica ai fini dell'assoggettamento al vincolo ed essendo sottoposti alla preventiva autorizzazione governativa per l'alienazione), mentre i beni appartenenti ad enti ecclesiastici non riconosciuti dal nostro ordinamento come persone giuridiche vanno trattati alla stessa stregua dei beni culturali dei privat i persone fisiche.

Anche per gli enti pubblici non territoriali e per le persone giuridiche private non lucrative, una volta ottenuta l'autorizzazione, occorrerà comunque attivare la speciale procedura intesa ad esercitare il diritto di prelazione del Ministero dei beni culturali, secondo le regole che esamineremo partitamente.

Note

nota1

Queste erano le regole applicabili:
  1. qualunque atto di alienazione era preventivamente autorizzato dal Ministero dei beni culturali; l'autorizzazione veniva concessa con piena discrezionalità e comunque doveva essere negata se ne fosse derivato danno per la conservazione del bene o per la sua utilizzazione per il pubblico godimento;
  2. era prevista la prelazione, con analoga procedura stabilita per i beni in proprietà di privati persone fisiche. Il termine per l'esercizio della stessa si reputava decorrere dal momento in cui il Ministero dei beni culturali avesse avuto formale informazione, dalle parti, del contratto posto in essere, con speciale riferimento al prezzo e ai soggetti interessati alla negoziazione.
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nota2

In primo luogo gli altri enti pubblici diversi da quelli territoriali nonché le persone giuridiche private senza fini di lucro dovevano presentare al Ministero, ai sensi dell'art. 5 t.u. 490/99, l'elenco descrittivo delle cose indicate all'art. 2 , I comma, lettera a)(vale a dire i beni ex se culturali) di loro spettanza. Come già riferito per gli enti territoriali l'assenza di uno dei beni che possa essere considerato culturale per natura dall'apposito elenco, non faceva venir meno l'applicabilità delle norme del t.u. (art.5, ultimo comma del t.u.490/99). L'eventuale alienazione del bene doveva inoltre essere preceduta da apposita autorizzazione che poteva essere rilasciata da parte del Ministero ai sensi dell'art. 55 del t.u..
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Prassi collegate

  • Focus 1/2017, I controlli canonici nella circolazione dei beni immobili di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
  • Quesito n. 487-2012/C, La licenza della Santa Sede per alienazione di un bene culturale di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
  • Quesito n. 548-2011/C, Alienazione a favore del pontificio seminario di bene ecclesiastico di proprietà di istituto religioso
  • Quesito n. 643-2010/C, Vendita e atti di straordinaria amministrazione di beni ecclesiastici: due casi concreti
  • Quesito n. 494-2008/C, Enti Ecclesiastici e beni culturali

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