Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 13


abrogato NOTIFICAZIONI EFFETTUATE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE
[1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e legge 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 conservano piena efficacia.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti