Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 10


abrogato SEZIONE III Disposizioni generali e transitorie (AMBITO DI APPLICAZIONE)
[1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:
a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.
2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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