Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 5


abrogato SEZIONE II Individuazione (BENI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI)
[1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'Ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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