L'autorizzazione all'alienazione di un bene culturale



L'alienazione dei beni culturali ed artistici appartenenti agli enti pubblici territoriali, a quelli non territoriali nonché alle persone giuridiche private che non perseguono fini di lucro dev'essere preceduta ai sensi degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 42/04 (cfr. anche l'abrogato art.55 del t.u. 490/99) da apposita autorizzazione di competenza del Ministero dei beni culturali. Dette norme prevedono la possibilità che venga rilasciata l'autorizzazione per l'alienazione di:

1) beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati all'art.54 del Codice (diversi da quelli di cui ai commi I e II nota1 );

2) sempre appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali diversi da quelli di cui all'art. 54 , I e II comma , art. 55 , I comma del Codice (dunque i beni appartenenti al patrimonio e non già al demanio);

3) beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Secondo il III comma bis dell'art. 55 del Codice (norma aggiunta dall'art. 2 del D. Lgs. 62/08) l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il provvedimento deve contenere le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della preesistente situazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1396/2016).
Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione nota2.

Sempre secondo il II comma dell'art. 55 del Codice, la richiesta di autorizzazione ad alienare deve essere corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;

c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;

d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

L'autorizzazione è rilasciata, secondo il III comma dell'art. 55 del Codice, dal Ministero, su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.

Da notare come l'art. 55 bis , II comma (norma aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 62/08 ) riferisca espressamente che le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento d'autorizzazione debbano essere riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi d'alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21 , IV comma del Codice. Per i beni di cui all'art. 56 , I comma, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione nota3 .

Per i beni di cui al I comma lett. b) e di cui al II comma dell'art. 56 del Codice, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dall'alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.

Il I comma dell'art. 26 della Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08), prevedeva che il provvedimento autorizzativo fosse rilasciato preventivamente rispetto all'atto d'alienazione da compiersi. Altrettanto non si dubita per quanto attiene all'attuale I comma dell'art. 55 del Codice (come già si sosteneva in relazione all'art. 55 dell'abrogato t.u. 490/99). E' palese che le valutazioni del Ministero non possano che precedere l'atto, essendo volte a stabilire se da esso possa derivare un pregiudizio. Occorre ribadire che, pur ottenuta l'autorizzazione, una volta stipulato l'atto d'alienazione occorrerà successivamente comunque attivare la procedura della prelazione.

Quali sono gli atti soggetti ad autorizzazione?

L'art. 55 del Codice fa menzione genericamente della possibilità di autorizzare gli "atti d'alienazione"; l'art. 58 del Codice (come già l'art. 56 t.u. 490/99) prevede che il Ministero possa autorizzare la permuta dei beni indicati agli artt.55 e 56 del Codice o di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

L'art.56 del Codice, al IV comma quinquies (aggiunto dall'art.2 del D.Lgs. 62/08), fa inoltre riferimento anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, genericamente, ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali in parola, onde estendere ad essi l'applicazione della normativa che stiamo esaminando.

Invece gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del I comma dell'art. 57 del Codice : in quest'ipotesi è infatti evidente che, una volta divenuto di proprietà dello Stato, il bene potrà assolvere la funzione di soddisfare l'interesse culturale.

Note

nota1

L'efficacia di detta autorizzazione è del tutto peculiare, importando, ai sensi del III comma quinquies dell'art.55 del Codice , la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano comunque sottoposti a tutela ai sensi del VII comma dell'art. 12 del Codice . Ciò mentre ai sensi del previgente t.u. 490/99 l'appartenenza al demanio dei beni ex se culturali appartenenti agli enti pubblici territoriali postulava, ai fini dell'eventuale alienabilità, una preventiva perdita di tale qualità in esito ad un apposito procedimento che doveva pur sempre culminare in un provvedimento di sdemanializzazione espressa.
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nota2

Il previgente art.55 t.u. 490/99 poneva al II comma presupposti "in negativo", stabilendo che i detti beni non dovessero avere interesse per le raccolte pubbliche e che dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne fosse menomato il pubblico godimento.
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nota3

L'ipotesi dell'alienazione da parte di persone giuridiche private prive di fine lucrativo veniva dal previgente t.u. 490/99 disciplinata separatamente dal III comma dell'art. 55 , ai sensi del quale era soggetta ad autorizzazione l' alienazione dei beni culturali indicati nell' art. 2, I comma, lettere a) e b), e IV comma, lettera c) (gli archivi) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione era concessa qualora non ne derivasse un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
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