Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 17


abrogato FUNZIONE CONSULTIVA
[1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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