Cass. Civ., Sez. II, n. 240 dell’11 gennaio 2010. Distinzione fra legittimario preterito e legittimario leso ai fini della preventiva accettazione beneficiata quale condizione di procedibilità dell'azione di riduzione.

In tema di esercizio dell'azione di riduzione di cui all'articolo 564 c.c., il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del “de cuius”, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dall'art. 564, comma I, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione “ab intestato”), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima è soltanto quella di essere tra le persone indicate dall'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma I,c.c. della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede. Infatti il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità, che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius” a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia è conforme alla del tutto prevalente, ancorchè scarsa, giurisprudenza sul punto. Cfr. Cass. 11873/1993.

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