Rapporto fra azione di simulazione ed azione di riduzione. (Cass. Civ., Sez. II, n. 17896 del 31 agosto 2011)

L’azione di simulazione relativa, proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, solo quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte sottolinea come anche il promuovimento dell'azione di simulazione vede quale condizione di procedibilità il compimento da parte dell'attore dell'accettazione beneficiata, ogniqualvolta, ovviamente, tale azione costituisca il necessario presupposto per l'azione di riduzione. Cfr., nello stesso senso, Cass. civile, sez. II 4400/2011.

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