Abuso di dipendenza economica nel contratto di subfornitura



La situazione del subfornitore è caratterizzata da una specifica situazione di soggezione organizzativa, produttiva e, in definitiva, economica, correlata al ruolo di produttore di sottosistemi o erogatore di servizi funzionali ad essere aggregati nell'ambito di più vaste strutture industriali nota1. Le prestazioni del subfornitore frequentemente non sono idonee ad essere fruite da altri se non da chi ha fornito gli schemi, i disegni o le specifiche di fornitura.

Per questi motivi il legislatore ha dettato una specifica disciplina, volta ad
approntare una tutela del subfornitore nei confronti delle condotte abusive del committente.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato
di dipendenza economica nel quale si trova
, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.

La nozione di dipendenza economica è ricavata con riferimento ai rapporti di forza tra le imprese, quando una di esse è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi nota2. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. La condotta abusiva, per propria natura non rigidamente tipizzabile, può anche
consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto nota3.

Assai rilevante è sottolineare la natura della sanzione che lo stesso art. 9 prevede relativamente alla pattuizione attraverso la quale l'abuso di dipendenza economica si concreta: la nullità.

Si tratta di una nullità testuale, alla cui espressa previsione si oppone l'indeterminatezza delle caratteristiche dell'atto invalido. Usualmente le cause di nullità che vengono previste in modo espresso dalla legge rinvengono nella medesima la descrizione della fattispecie dell'atto afflitto dal vizio
invalidante, secondo un principio che potrebbe essere qualificabile in
chiave di tassatività nota4.

E' all'interprete che, per converso, viene affidata l'opera di interpretare la portata imperativa delle disposizioni di legge, eventualmente fonte di nullità virtuale.

Ebbene: nell'ipotesi qui in esame, che per ciò può ben definirsi in chiave di cerniera, di ponte tra nullità testuali e nullità virtuali, alla specificità ed inequivocità del riferimento testuale della sanzione consistente nella nullità, si accompagna la mancanza di tassatività della fattispecie, l'incertezza dei contorni della figura dell'atto abusivo. In definitiva l'abusività del patto si rinviene non soltanto nella rispondenza di esso a speciali parametri, più o meno rigidi, bensì allo scopo perseguito, alle finalità che lo stesso vuole raggiungere.

Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Bortolotti, I contratti di subfornitura, Padova, 1999; Leccese, Subfornitura (contratto di), in Dig. disc. priv., p.238; De Nova, Chiesa, Delfini, Maffeis, Salvadè, La subfornitura. Legge 18 giugno 1998, n. 192, Milano, 1998.
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nota2

V. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.404.
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nota3

Cfr. Gioia, La subfornitura nelle attività produttive, in Il corriere giuridico, n.8, 1998, p.887.
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nota4

In tal senso Villella, Le nullità virtuali, in Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, a cura di Ferroni, Milano, 1998, p. 615 e ss.
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Bibliografia

  • BORTOLOTTI, I contratti di subfornitura: la nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni ed internazionali, Padova, 1999
  • DE NOVA, La subfornitura: Legge 18 giugno 1992 n.192, Milano, 1998
  • GIOIA, La subfornitura nelle attività produttive, Il corrirere giuridico, VIII, 1998
  • LECCESE, Subfornitura (contratto di), Dig.disc.priv.
  • VILLELLA, Le nullità virtuali, Milano, Le nullità negoziali di dir.comune, 1998

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