In tema di potestà diviene agevole la configurazione dell'abuso. Essendo i poteri insiti nelle potestá conferiti nell'interesse di un soggetto diverso dal titolare
nota1, v'è modo di parlare di abuso in senso proprio. Si pensi alla responsabilità (già "potestà", termine evidentemente reputato desueto) genitoriale esercitata nell'interesse del genitore e non del figlio, ciò che non può non produrre un pregiudizio a carico di quest'ultimo
nota2.
L'art.
330 cod. civ. , così come novellato dalla legge
149/2001 , prevede che all'abuso dei poteri connessi alla responsaiblità genitoriale possa conseguire la dichiarazione di decadenza da parte del Giudice. La natura non decisoria del relativo provvedimento lo rende non ricorribile in Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite,
6220/86 )
nota3. Alla pronunzia seguono ulteriori gravi conseguenze: l'
art.463 cod. civ. (come novellato dalla legge
137/2005) infatti prevede al numero 3 bis l'indegnità a succedere del genitore che non sia stato successivamente reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione del figlio.
Note
nota1
Si vedano p.es.A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. II, tomo II, Milano, 1976, p. 233; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 251.
top1nota2
Cfr. Bucciante, La patria potestà nei suoi profili attuali, Milano, 1971, p. 230.
top2nota3
Così, tra gli altri, Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p. 137.
top3Bibliografia
- BUCCIANTE, La patria potestà nei suoi profili attuali, Milano, 1971
- FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, II, 1976
- JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000