Abuso di potere nelle deliberazioni di organi collegiali



La configurabilità di una condotta abusiva da parte di un socio nell'ambito delle deliberazioni assembleari è strettamente correlata alla sindacabilità dei motivi del voto di costui. E' possibile sostenere che un socio debba essere tenuto a votare conformemente all'interesse della società, oppure in modo da non ledere le posizioni degli altri soci?

La giurisprudenza talvolta ha dato al quesito una risposta positiva, connettendo alla condotta abusiva la conseguenza dell'annullabilità della deliberazione assunta (Cass. Civ. Sez. I, 11017/94 ). La via per attribuire rilevanza alle condotte abusive è quella della valorizzazione dei principi di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) che, seppure dettati in tema di attuazione del vincolo obbligatorio e di contratto in genere, potrebbero rinvenire una ulteriore ambientazione nell'ambito dello svolgimento del rapporto scaturente dal contratto plurilaterale di società nota1.

Il tema è proponibile anche per gli organi collegiali diversi da quello assembleare (consiglio di amministrazione, eventuali comitati esecutivi). Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra essi. Il socio, come tale, è portatore esclusivamente del proprio interesse, non di quello della società. Al contrario, deve essere improntata al perseguimento dell'interesse sociale la condotta degli amministratori, titolari di un munus loro conferito per una finalità ben precisa. In questo senso il comportamento abusivo dell'amministratore potrebbe essere posto a confronto con la figura dell'abuso di poteri nella rappresentanza diretta.

Il problema è particolarmente spinoso (Tribunale di Milano, 22 marzo 1990 ): gli artt. 2377 e 2379 cod. civ. prevedono infatti una serie di cause di annullabilità o di nullità delle deliberazioni assembleari nel cui ambito una parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter inquadrare la figura in esame. Il tema appare ancor più delicato in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, stante l'ancor più specifica articolazione delle cause di invalidità delle deliberazioni assembleari, intesa a sottrarre terreno all'interpretazione giurisprudenziale, con particolare riferimento all'elaborazione della categoria dell'inesistenza. Occorre inoltre notare che l'abuso di potere inteso come l'utilizzo della propria posizione di socio per conseguire interessi divergenti da quelli della società introdurrebbe margini di incertezza notevoli nota2. Le fattispecie concrete passate al vaglio dei giudici spesso si riverberano sulle posizioni giuridiche del singolo socio o della società, traducendosi in lesioni delle stesse (Cass. Civ. Sez. I, 4923/95 ). Il tema è connesso con quello attinente la consistenza delle posizioni giuridiche predette, essendosi rilevato che le stesse, sarebbero assimilabili non tanto al diritto soggettivo quanto al mero interesse legittimo. Di solito inoltre il problema si pone in riferimento alla condotta della maggioranza che "imponga" una decisione che contrasta con gli interessi di uno o più soci. Il punto è delicato perché nella ordinaria dinamica dei rapporti sociali la contrapposizione degli interessi dei soci può essere considerato non certo eccezionale. E' stato deciso che, ai fini dell'annullamento della deliberazione di scioglimento anticipato della società sia indispensabile un contrasto tra l'interesse della maggioranza e l'interesse sociale oppure che il voto della maggioranza sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta diretta a provocare la lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. Civ. Sez. I, 20625/2020).
E' stata inoltre affermata la configurabilità dell'esercizio abusivo di un diritto della minoranza: il tema è quello del diritto potestativo ex art. 2374 cod.civ. di domandare il differimento dell'adunanza assembleare previa dichiarazione di non essere sufficientemente informati su quanto all'ordine del giorno (Cass. Civ., Sez. I, 29792/2017).

Note

nota1

Si veda Ferrara jr., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 453, secondo il quale non è corretto parlare di abuso o sviamento di potere. Il diritto di voto è infatti concepito come conferito non tanto nell'interesse sociale, quanto nell'interesse del socio. Sarebbe possibile invece configurare un esercizio malizioso del voto, non consentito in quanto contrario al principio della buona fede.
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nota2

Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, pp. 352 e ss., puntualizza come sia differente parlare di conflitto di interessi fra il socio e la società (come contemplato dall'art. 2373 cod. civ. , norma tuttavia reputata non estensibile agli amministratori di società a responsabilità limitata: cfr. Tribunale di Verona, 9 marzo 2007 ) e di conflitto fra soci. Solo in quest'ultima ipotesi si può parlare di eccesso di potere ( rectius: di sviamento di potere) ogniqualvolta il potere venga esercitato in forma legittima, tuttavia per uno scopo diverso da quello per il quale è conferito. Il nodo non consiste nella tutela di un generale interesse sociale: il singolo socio può tendere infatti liberamente a soddisfare un interesse personale. Ciò che piuttosto occorre evitare è un abuso di potere da parte della maggioranza, ipotesi che si realizza quando questa persegua un interesse extrasociale al solo fine di danneggiare la minoranza. Indagare in generale se sia stato leso l'interesse sociale può comportare da parte dell'autorità giudiziaria il rischio di un sindacato di merito sulle scelte relative alla gestione societaria. Si confrontino, tra gli altri, Gambino, Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare), Milano, 1987; Grippo, L'assemblea nella società per azioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p. 418; Salvi, Abuso del diritto, in Enc. giur. Treccani, p. 4.
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Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • GAMBINO, Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare), Milano, 1987
  • GRIPPO, L'assemblea nelle società per azioni, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1985
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • SALVI, Abuso del diritto, Roma, Enc.giur.Treccani, 1988

Prassi collegate

  • Quesito di Impresa n. 187-2012/I, Raggruppamento azionario
  • Conflitto di interessi e invalidità delle deliberazioni assembleari e consiliari


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