Divieto del compimento di atti emulativi



L'art. 833 cod.civ. prescrive che il proprietario non possa porre in essere atti contraddistinti dallo scopo esclusivo di nuocere o recare molestia ad altri. Si discute se la norma costituisca un'applicazione del principio di divieto dell'abuso del diritto nota1.

I requisiti dell'atto emulativo sono due:

  1. un elemento soggettivo consistente nell'intenzione di arrecare danno o molestia ad altri soggetti: il c.d. animus nocendi nota2;
  2. un elemento oggettivo che si rinviene nella totale inutilità della condotta del proprietario. Per quanto attiene all' animus nocendi, secondo un'opinione nota3, nonostante l'espressione usata dalla legge, che implicherebbe un sindacato circa l'intenzione intesa appunto come elemento soggettivo, si dovrebbe badare esclusivamente al risultato oggettivo dell'atto, astraendo dall'intento dell'agente.

E' stato osservato che non vi sarebbe motivo di considerare legittimo un atto il cui effetto oggettivo fosse quello di recar danno ad altri senza vantaggio di chi lo compie soltanto a causa della non intenzionalità di questo effetto. Si è aggiunto che la malitia, a meno di non voler rendere impossibile la prova, dovrebbe essere interpretata come mera consapevolezza del danno, prescindendosi dall'intenzione nota4. Accogliere questo ragionamento significherebbe consentire un sindacato su ciò che risulta oggettivamente favorevole per il proprietario, venire a giudicare delle condotte del proprietario secondo criteri di "normalità" del vantaggio, dell'utilità che un certo comportamento produce, vale a dire esercitare un controllo relativamente alle modalità di esercizio del diritto.

E' stato in concreto ritenuto esemplificativamente atto emulativo il piantare alberi nel proprio fondo all'esclusivo scopo di togliere la vista al vicino, l'opposizione di un condomino alla ricostruzione dell'edificio quand'essa non sia giustificata da una minima utilità per l'opponente (Corte Appello di Napoli, 23/10/1985 ) la chiusura delle luci nel muro del vicino costruendovi in aderenza al solo fine di recare molestia (Cass. Civ. Sez. II, 12759/92 ).

Nella prassi le azioni giudiziarie condotte sotto il profilo della emulatività vedono nella maggior parte dei casi la domanda respinta (Cass. Civ. Sez. II, 1267/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 3558/95 ). Non può ritenersi emulativa nota5 l'azione del proprietario del fondo confinante intesa a far rispettare i limiti derivanti dal rispetto delle distanze legali tra le costruzioni, anche quando possa esplicarsi nella riduzione di un fabbricato (Cass. Civ. Sez. II, 12258/97).

Occorre infine precisare che l'atto emulativo sembra comunque qualificato da una condotta necessariamente positiva, non potendo mai una mera omissione porsi come inutile, se non altro per il fatto che l'attivarsi in qualche modo richiede un certo dispendio di energie (Cass. Civ. Sez. II, 10250/97).

Note

nota1

Sulla questione della attinenza dell'art. 833 cod.civ.con il tema dell'abuso del diritto si confrontino, tra gli altri, Patti, Abuso del diritto, in Dig. disc. priv., Sezione civile, I, 1987, p.4; Breccia, L'abuso del diritto, saggio pubblicato nella terza annata (1997) del Diritto privato diretto da Furgiuele; Messinetti, Abuso del diritto, in Enc. dir., Aggiornamento, II, 1998.
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nota2

Cfr. Torrente, Emulazione, in N. Dig. It., VI, p.522; De Martino, Beni in generale. Proprietà, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.153.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.192. Secondo l'A. una rilevanza specifica del comportamento dal punto di vista dell'intento soggettivo dell'agente non potrebbe emergere, se non in considerazione di una apposita indicazione normativa che attualmente fa difetto.
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nota4

Per l'opposta tesi, secondo la quale è necessario che l'attore provi la malvagia intenzione del proprietario, si veda Gambaro, Emulazione, in Dig. disc. priv., Sezione civile, VII, 1991, p.439.
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nota5

Si vedano p.es. Salvi, Il contenuto del diritto di proprietà, in Comm. Schlesinger (Artt. 832-833), 1994, e Bianca, cit., p.195.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRECCIA, L’abuso del diritto, Diritto privato diretto da Furgiuele, 1997
  • DE MARTINO, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), Bologna-Roma, Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • GAMBARO, Emulazione, Dig.disc.priv., VII, 1991
  • MESSINETTI, Abuso del diritto, Enc. dir. Aggiornamento, II, 1988
  • PATTI, Abuso del diritto, Dig.disc.priv.,, I, 1987
  • SALVI, Il contenuto del diritto di proprietà, Comm. Schlesinger, 1994
  • TORRENTE, Emulazione (diritto civile), N.sso Dig.it, VI


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