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pegno

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Codice Civile art. 1250

COMPENSAZIONE RISPETTO AI TERZI 1. La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Codice Civile art. 2801

CONSEGNA DEL DOCUMENTO 1. Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

Codice Civile art. 1254

CONFUSIONE RISPETTO AI TERZI 1. La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Codice Civile art. 1247

COMPENSAZIONE OPPOSTA DA TERZI GARANTI 1. Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. 2. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un' ipoteca o un pegno.

Codice Civile art. 2796

VENDITA DELLA COSA 1. Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall' articolo seguente.

Codice Civile art. 1792

INTESTAZIONE E CIRCOLAZIONE DEI TITOLI 1. La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Codice Civile art. 1204

TERZI GARANTI 1. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. 2. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell' articolo 1263.

Codice Civile art. 2802

RISCOSSIONE D'INTERESSI E DI PRESTAZIONI PERIODICHE 1. Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l' ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi...

Codice Civile art. 2741

CONCORSO DEI CREDITORI E CAUSE DI PRELAZIONE 1. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. 2. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Codice Civile art. 2869

ESTINZIONE DELL'IPOTECA PER FATTO DEL CREDITORE 1. L' ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Codice Civile art. 2789

RIVENDICAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO 1. Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l' azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Codice Civile art. 1997

EFFICACIA DEI VINCOLI SUL CREDITO 1. Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Codice Civile art. 1955

SEZIONE V Dell'estinzione della fideiussione (LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE) 1. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Codice Civile art. 1849

RITIRO DEI TITOLI O DELLE MERCI 1. Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell' articolo precedente,...

Codice Civile art. 2785

RINVIO A LEGGI SPECIALI 1. Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

Legge del 1985 numero 281 art. 26

L' art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

Codice Civile art. 2748

EFFICACIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO E ALLE IPOTECHE 1. Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. 2. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori...

Cass. Pen. sez. I del 2014 numero 34039 (30/07/2014)

L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede...

Codice Civile art. 54

LIMITI ALLA DISPONIBILITA' DEI BENI 1. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. 2. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa...

Disposizioni Attuative Codice Civile art. 234

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all' ordine dei privilegi e all' efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all' entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti...

Codice Civile art. 2743

DIMINUZIONE DELLA GARANZIA 1. Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni, e, in mancanza, può chiedere l'...

Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 48

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione. In tali casi...

Codice Civile art. 1233

RISERVA DELLE GARANZIE NELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI 1. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 277

CREDITORI POSTERIORI 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono...

Codice Civile art. 1998

TITOLI CON DIRITTO A PREMI 1. Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell' usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. 2. Il premio è investito a norma dell' articolo 1000. 3. Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai...

Codice Civile art. 2792

DIVIETO DI USO E DISPOSIZIONE DELLA COSA 1. Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l' uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. 2. In ogni caso, deve imputare l' utile ricavato...

Codice Civile art. 326

INALIENABILITA' DELL'USUFRUTTO LEGALE. ESECUZIONE SUI FRUTTI 1. L' usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. 2. L' esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che...

Codice Civile art. 1265

EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI 1. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. 2. La...

Codice Civile art. 493

ALIENAZIONE DEI BENI EREDITARI SENZA AUTORIZZAZIONE 1. L' erede decade dal beneficio d' inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l' autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 100

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: «Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di...

Disposizioni Attuative Codice Civile art. 237

Se il pegno è stato costituito anteriormente all' entrata in vigore del codice, le condizioni per l' efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio. Continua...

Codice Civile art. 1851

PEGNO IRREGOLARE A GARANZIA DI ANTICIPAZIONE 1. Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci...

Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 67

SEZIONE II Ristrutturazione dei debiti del consumatore (PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI) 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da...

Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 57

abrogato ALTRI CASI DI ALIENAZIONE [1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo. 2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni...