Codice Civile art. 1204


TERZI GARANTI
1. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
2. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell' articolo 1263.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1204"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti