Codice Civile art. 1233


RISERVA DELLE GARANZIE NELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI
1. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1233"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti