Codice Civile art. 493


ALIENAZIONE DEI BENI EREDITARI SENZA AUTORIZZAZIONE

1. L' erede decade dal beneficio d' inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l' autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
2. Per i beni mobili l' autorizzazione non è necessaria trascorsi i cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d' inventario.

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