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Cass. civile, sez. I del 1953 numero 1795 (17/06/1953)

Nel caso di azioni date in pegno, il diritto di voto spettante al creditore pignoratizio non è limitato alle sole assemblee ordinarie della società ma si estende anche alle deliberazioni di carattere straordinario (modificazioni dell'atto costitutivo, reintegrazione del capitale o sua riduzione,...

Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 153

DIRITTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO 1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per...

Codice Civile art. 1797

AZIONE NEI CONFRONTI DEI GIRANTI 1. Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. 2. I termini per esercitare l' azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è...

Cass. civile del 1985 numero 6073 (04/12/1985)

In tema di pegno di beni mobili, la forma scritta é richiesta perché‚ abbia luogo la prelazione (art. 2787, Codice civile), per rendere cioè opponibile la garanzia ai creditori del terzo datore od agli altri creditori del debitore costituente il pegno medesimo, mentre, nel rapporto fra le parti, il...

Codice Civile art. 2806

PEGNO DI DIRITTI DIVERSI DAI CREDITI 1. Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell' articolo 2787. 2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Codice Civile art. 2791

PEGNO DI COSA FRUTTIFERA 1. Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 53

CREDITORI MUNITI DI PEGNO O PRIVILEGIO SU MOBILI 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. 2. Per essere autorizzato...

Codice Civile art. 1232

PRIVILEGI, PEGNO E IPOTECHE 1. I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

Codice Civile art. 2744

DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO 1. E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell' ipoteca o del pegno.

Codice Civile art. 2026

PEGNO 1. La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. 2. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Codice Civile art. 2790

CONSERVAZIONE DELLA COSA E SPESE RELATIVE 1. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno, e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. 2. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della...

Codice Civile art. 2014

GIRATA A TITOLO DI PEGNO 1. Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. 2. L' emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni...

Codice Civile art. 2804

ASSEGNAZIONE O VENDITA DEL CREDITO DATO IN PEGNO 1. Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. 2. Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 48

CREDITO SU PEGNO 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia. (Articolo così...

Tribunale di Foggia del 1986 (21/02/1986)

La disposizione normativa dell'art. 2352 cod. civ., che, per il caso di pegno di azioni, attribuisce il diritto di voto al creditore pignoratizio, non è applicabile alle società a responsabilità limitata. Il creditore pignoratizio, nell'esercizio del voto a norma dell'art. 2352 cod. civ., deve...

Cass. civile del 1987 numero 5353 (18/06/1987)

La consegna ad un terzo del bene oggetto del pegno ai sensi dell'art. 2786, secondo comma, Codice civile integra una forma particolare di spossessamento del debitore o del terzo costituente, cui si fa ricorso quando il debitore non ha fiducia nel creditore e vuole premunirsi contro gli eventuali...

Codice Civile art. 2471-bis

PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLA PARTECIPAZIONE 1. La partecipazione puo' formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352. (art. aggiunto dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma...

Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 152

CREDITORI MUNITI DI PEGNO O PRIVILEGIO SU MOBILI 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo...

Legge del 1941 numero 633 art. 111

1. I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore. 2. Possono invece essere dati in pegno...

Codice Civile art. 2797

FORME DELLA VENDITA 1. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L' intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito...

Codice Civile art. 1263

ACCESSORI DEL CREDITO 1. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e con gli altri accessori. 2. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso...

Codice Civile art. 2786

SEZIONE II Del pegno dei beni mobili (COSTITUZIONE) 1. Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l' esclusiva disponibilità della cosa. 2. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere...

Codice Civile art. 1795

DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA SOLA FEDE DI DEPOSITO 1. Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore...

Codice Civile art. 2803

RISCOSSIONE DEL CREDITO DATO IN PEGNO 1. Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d' accordo o altrimenti...

Cass. civile, sez. I del 2014 numero 3555 (14/02/2014)

Nella fattispecie rappresentata dal pegno di titoli del privato in favore della banca a garanzia di crediti che l’istituto vanta nei confronti della società deve ritenersi erronea la decisione secondo cui l’atto costitutivo del pegno non avrebbe individuato il credito garantito, laddove esso risulta...

Cass. civile, sez. I del 2004 numero 4520 (03/03/2004)

È legittimo, il cosiddetto pegno rotativo, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia con la conseguenza che la sostituzione posta non determina effetti novativi sul rapporto...

Cass. civile, sez. I del 2010 numero 7257 (26/03/2010)

Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti - accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito-, avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la...

Tribunale di Milano del 2016 (29/03/2016)

L'art. 2352 c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003, non prevede disposizioni espresse circa la sorte della garanzia in caso di vendita di diritti dei opzione spettanti, in caso di aumento di capitale, ad azioni conferite in pegno, limitandosi ad attribuire la titolarità del diritto di...

Liberazione del fidejussore per fatto del creditore

L'art. cod.civ. fa discendere l'estinzione della fidejussione dal fatto del creditore che, con la propria condotta, abbia determinato l'impraticabilità della surrogazione del fidejussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (es. il credito è garantito da privilegio...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 69

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il...

Divieti legali di cessione

La legge può non consentire il mutamento del soggetto attivo del diritto di credito con riferimento alla natura del credito ovvero in relazione alla persona di soggetti che ricoprono particolari cariche. L'art. cod.civ. fa espresso divieto di cedere (o di compensare) il credito alimentare...

Codice Civile art. 2807

NORME APPLICABILI AL PEGNO DEI CREDITI 1. Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.

Codice Civile art. 1847

ASSICURAZIONE DELLE MERCI 1. La banca deve provvedere per conto del contraente all' assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l' ubicazione di esse, l' assicurazione risponde alle cautele d' uso.