Codice Civile art. 2802


RISCOSSIONE D'INTERESSI E DI PRESTAZIONI PERIODICHE
1. Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l' ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

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