Spettano le agevolazioni "prima casa" anche in relazione all'acquisto per usucapione. E' sufficiente a tal fine la richiesta in sede di registrazione della sentenza. (CTR Roma, Sez. XXI, sent. n. 71 del 14 gennaio 2016)

In tema di agevolazione "prima casa", le manifestazioni di volontà prescritte dalla norma vanno rese, qualora l'acquisto dell'immobile sia avvenuto per usucapione, a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene. Tali manifestazioni, invece, non possono effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, all'erroneità di quest'ultima (nel caso di specie, la richiesta di godere dei benefici "prima casa" era stata tempestivamente proposta nella domanda di registrazione della sentenza, sicché l'agevolazione risultava spettante, non essendo necessario che di essi si fosse fatta menzione nella sentenza di trasferimento dell'immobile).

Commento

(di Daniele Minussi)
Che le agevolazioni "prima casa" competano anche a colui che abbia maturato un titolo acquisitivo in esito al compimento del termine ad usucapionem non è una novità (cfr. Agenzia delle Entrate. Risoluzione N. 90/E, Acquisto per usucapione di beni immobili – Applicabilità delle agevolazioni prima casa). La pronunzia in esame ha il merito di precisare che non occorre, ai fini di poterne fruire, di una specifica menzione operata nella sentenza costitutiva (e, pertanto, si deve intendere neppure nell'atto introduttivo della relativa domanda giudiziale), essendo sufficiente la richiesta del contribuente in sede di domanda di registrazione della sentenza.

Aggiungi un commento