Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale



La Legge 10 maggio 1976, n. 346 ha inserito nel codice civile l'art. 1159 bis cod.civ. con il quale il termine normale di usucapione dei beni immobili, che è di venti anni, è stato ridotto a quindici per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati per legge come " montani ", ovvero per i fondi rustici con annessi fabbricati anche se non situati in comuni montani purché abbiano reddito dominicale iscritto in catasto non superiore a complessive lire trecentocinquantamila.
Lo stesso art. 1159 bis cod.civ. stabilisce, inoltre, per gli stessi beni, un termine di soli cinque anni (anziché di dieci) per il caso che ricorrano i presupposti dell'usucapione abbreviata regolata dall'art. 1159 cod.civ. nota1.
Per il resto la fattispecie acquisitiva è regolata dai principi generali: così la prova del possesso ad usucapionem (relativamente cioè ai requisiti oggettivi e soggettivi afferenti alla non viziosità ed all' animus ) dovrà essere fornita da colui che intende giovarsene (Cass.Civ. Sez.IV, 3771/02). L'operatività della fattispecie postula, ovviamente, la natura agricola del fondo. Pertanto se la destinazione urbanistica fosse differente, come nel caso in cui esso sia destinato ad insediamenti produttivi ed attività diverse da quella agricola, non ne sussisterebbero i presupposti (Cass. Civ., Sez. VI-II, 22476/2014)

Note

nota1

Parte della dottrina (Masi, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.509; Belloni-Peressutti, " Usucapio brevis" nell'agricoltura. Una legge riformatrice e alcune modifiche implicite al codice civile, in Riv. dir. civ., 1977, II, p.128) reputa che in base all'art. 1159 bis cod.civ. sia possibile acquistare per usucapione soltanto la proprietà dei fondi rustici. Sarebbero esclusi gli altri diritti reali parziari, poichè questi non sono stati menzionati dalla norma in considerazione nè dall'art.1159 cod.civ.. E' tuttavia preferibile la contraria opinione (p.es. Chiomenti, L' usucapione.speciale e abbreviata per la proprietà rurale: un'occasione sciupata, in Riv. dir. comm., 1976, I, p.310). Anche i diritti reali minori possono essere oggetto della peculiare fattispecie di usucapione di cui all'art.1159 bis cod.civ., norma che verrebbe a tutelare ogni forma di possesso afferente alla piccola proprietà rurale. In generale sul tema si confrontino anche Graziani, Il riconoscimento dei diritti reali, Padova, 1979; Germanò , Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, in N. Dig. it., Appendice, VII, 1987, p.1038.
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Bibliografia

  • BELLONI PERESSUTTI, "Usucapio brevis" nell’agricoltura. Una legge riformatrice e alcune modifiche implicite al codice civile, Riv. dir. civ., t. II, 1977
  • CHIOMENTI, L’usucapione speciale e abbreviata per la proprietà rurale: un’occasione sciupata, Riv. dir. comm., I, 1976
  • GERMANO', Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, N. Dig. it., Appendice, VII, 1987
  • MASI, Denunzia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982

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