Usucapione delle universalità di mobili
Ai sensi dell'
art.1160 cod.civ. l' usucapione di un' universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Il secondo comma contempla un'ipotesi di usucapione abbreviata che configura un acquisto
a non domino, connotata dagli ulteriori requisiti dell'acquisizione in
buona fede in forza di
titolo idoneo da soggetto non proprietario: in tal caso l' usucapione si compie con il
decorso di dieci anni.
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