Usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri



L'art. 1162 cod.civ. prescrive che il mero possesso non vizioso di un bene mobile iscritto in pubblici registri conduca all'acquisto per usucapione decorso un decennio dall'instaurazione di esso.

La norma prevede al I comma una fattispecie maggiormente strutturata (che si pone quale acquisto a non domino ) che produce gli stessi effetti in un tempo inferiore nella concorrenza dei seguenti elementi:

  1. la buona fede del possessore;
  2. il fatto che il possesso di costui tragga origine da un titolo idoneo a trasferire la proprietà;
  3. che tale titolo venga in seguito regolarmente trascritto;
  4. il decorso di un semplice triennio a far tempo dalla data della trascrizione. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento su beni mobili registrati.

Dubbi si pongono in relazione al rapporto tra l'esistenza di un meccanismo di pubblicità legale dato da un pubblico registro, che può essere consultato da chiunque ai fini di constatare la reale titolarità della proprietà e la norma in esame, essendosi deciso che non potrebbe per tale motivo mai essere allegata la buona fede dell'acquirente a non domino al fine dell'applicazione del termine triennale ad usucapionem (Cass. Civ. Sez. III, 294/94 ).


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