Menzione nell'atto di acquisto (agevolazioni prima casa)

Il primo fondamentale requisito ai fini della fruizione delle agevolazioni in parola è quello di averne espressamente richiesto l'applicazione nell'atto di trasferimento immobiliare.
Occorre infatti che le parti ne abbiano invocato l'applicazione in sede di stipulazione dell'atto di acquisto. (quand'anche nel preliminare non fossero state invocate: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3132/2018). La dichiarazione, come quelle ulteriori di cui si riferirà in seguito, devono obbligatoriamente essere rese da entrambi i coniugi che si trovino in comunione legale dei beni: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-V, 14326/2018).

Giova osservare come il requisito della esplicita invocazione delle agevolazioni (questa volta tuttavia in sede di presentazione della denunzia di successione, eventualmente anche integrativa o modificativa, sempre comunque entro il termine annuale dall'apertura della successione) riguardi anche quelle di cui all'art. 28 D. Lgs. n. 346/1990 relativamente alla corresponsione delle imposte ipocatastali in misura fissa invece che proporzionale (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-V, ord. 20132/2020).

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  • Quesito n. 284-2014/T, Tassazione di atti e formalità conseguenti ad un atto di trasferimento immobiliare a titolo oneroso

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