Il requisito della impossidenza nello stesso comune (agevolazioni prima casa)

Ulteriore requisito ai fini di poter fruire delle agevolazioni "prima casa" è che l'acquirente dichiari (essendo in tale effettiva situazione) di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato. Non gioverebbe neppure aver domandato il mutamento di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 10864/2021).
Giova osservare come non venga meno la possibilità di ottenere le agevolazioni se l'acquirente sia proprietario di una quota di un immobile (perchè, ad esempio, ricevuto per successione mortis causa insieme ad altri coeredi). Il criterio è quello della inidoneità a disporre del bene per fini abitativi. Così è stato deciso nel senso della spettanza della agevolazioni quando chi le invoca fosse già titolare di una quota esigua (nella specie il 5%) di altra abitazione nello stesso Comune in cui era stata acquistata l'unità abitativa (Cass. Civ., Sez. VI-T, 21289/2014). L'inidoneità è concetto diverso dalla mera scomodità: pertanto non spetterebbero le agevolazioni a chi sia già proprietario nel Comune di un alloggio, ancorchè non abbia a disposizione una stanza singola per la figlia ed il figlio (Cass. Civ., Sez. V, 2278/2016). Si veda però CTR Roma, Sez. X 6950/2016 che ha deciso in senso difforme, ritenendo non preclusivo un precedente acquisto (non agevolato) di un monolocale inadatto alle esigenze familiari. In ogni caso non spettano le agevolazioni quando chi le domanda sia titolare di un'atra unità abitativa, ancorché concretamente adibita a studio professionale (Cass. Civ., Sez. VI-T, 8429/2018). Va tuttavia rilevato come la S.C. abbia ritenuto agevolabile l'acquisto di un appartamento quand'anche l'acquirente fosse già proprietario di altra unità abitativa nello stesso comune, tuttavia locata a terzi (Cass. Civ. Sez. V, 19989/2018). Nel solco di quest'ultima decisione, evocando un concetto di inidoneità oggettiva ed anche soggettiva, si pone Cass. Civ. Sez. V, ord. 30585/2023.

Se si procede ad acquisire una unità immobiliare attigua a quella già posseduta con l'intenzione di procedere alla fusione allo scopo di formare un unico appartamento, è eccezionalmente possibile fruire delle agevolazioni. Ciò a condizione che l'immobile che costituisce il risultato finale dell'operazione rispetti i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, con speciale riferimento ai limiti dimensionali della superficie complessiva (cfr. la Risoluzione Agenzia delle Entrate N. 142/E, 2009 "Acquisto di alloggio contiguo, agevolazioni prima casa" che ebbe a recepire le indicazioni della giurisprudenza). In ogni caso è necessario a tal fine che si proceda ad operare la fusione delle schede, dunque un omogenea classificazione catastale (cfr. CTR Potenza, sez.II, sent. n. 194/2016). Lo stesso ragionamento è replicabile per l'acquisto anche contemporaneo di due unità immobiliari (ma, a questo punto, non si potrebbe escludere anche un numero maggiore) quando fossero destinate ad essere tra loro unite e, conseguentemente, catastalmente fuse (Cass. Civ., Sez. VI-T, 1810/2018).
Entro quale termine occorre che si proceda all'unificazione delle unità immobiliari? Cass. Civ. Sez. VI-V, ord. 21614/2020 fa riferimento al termine triennale di decadenza spettante all'AE ai fini dell'accertamento. Non sarebbe indispensabile che se ne desse conto per il tramite di nuovo accatastamento nei detti termini, essendo sufficiente che la prova sia raggiunta in qualunque modo.

Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il requisito della impossidenza nello stesso comune (agevolazioni prima casa)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti