La rinunziabilità delle agevolazioni (agevolazioni prima casa)

E' possibile rinunziare alle già fruite agevolazioni in relazione all'acquisto di un acquisto da tempo perfezionato (corrispondendo le relative imposte, sovrattasse ed interessi) allo scopo di comperare una nuova "prima casa"? Al quesito è stata data una risposta negativa (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17294/2014). L'unica via è quella della cessione della precedente "prima casa" che venga rimpiazzata da altro immobile in relazione al cui acquisto si potrà nuovamente fruire delle dette agevolazioni, essendo escluso che si possa esercitare una sorta di jus poenitendi, ancorchè a pagamento.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La rinunziabilità delle agevolazioni (agevolazioni prima casa)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti