Usucapione ordinaria



Ai sensi dell'art. 1158 cod.civ. l'usucapione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento concernenti beni immobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni nota1. Il possesso, come riferito, non deve essere vizioso. Non occorre tuttavia che sia connotato anche dalla buona fede, per tale intendendosi l'ignoranza di ledere un diritto altrui (Cass. Civ. Sez. II, 5964/96 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 2088/90 ; Cass. Civ. Sez. II, 1069/85 ). In sostanza è necessaria solamente l'intenzione del possessore di disporre del bene come se fosse proprio, indipendentemente dal convincimento di essere titolare di un diritto che abiliti all'esercizio del potere di fatto esercitato (Cass. Civ. Sez. II, 6079/02 ).

Si noti come il termine ad usucapionem in tema di diritti reali immobiliari sia dettato in armonia con il termine prescrizionale ventennale.

E' il caso di osservare, sotto il profilo tributario, come, sussistendone i requisiti, la registrazione della sentenza di usucapione possa fruire delle agevolazioni fiscali "prima casa" (cfr.CTR Roma, Sez. XXI, sent. n. 71/2016).

Note

nota1

Dibattuto dalla dottrina è il problema se, una volta trascorso il termine ventennale per usucapire, debba riconoscersi efficacia retroattiva all'acquisto intervenuto. La soluzione preferibile sembra essere quella che nega una siffatta efficacia dell'usucapione, in quanto farebbe difetto una norma specifica che sancisca detta operatività retroattiva. Cfr. in tal senso Masi, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1982; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1965.
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