Sorte del contratto concluso dal falsus procurator: non è invalido, ma solo inefficace nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salva la di lui ratifica. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5105 del 13 marzo 2015)
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato. Il negozio rappresentativo, infatti, è semplicemente in itinere o in pendenza ed è revocabile per mutuo dissenso prima della ratifica, la quale non ha valore di conferma di un contratto annullabile, ma è solo un negozio diretto a immettere nella sfera giuridica dell’interessato, con effetto retroattivo, il risultato dell’attività compiuta dal rappresentante senza poteri. La ratifica, inoltre, non deve essere espressa sacramentalmente, ma solo in modo inequivoco, sì da dimostrare la volontà del dominus di fare proprio l’atto compiuto in suo nome dal rappresentante senza poteri.