Operatività della ratifica



Il negozio concluso dal falsus procurator viene, in esito alla ratifica considerato efficace ab initio, come se fosse stato posto in essere originariamente da persona fornita di poteri rapresentativi nota1. Tale piena efficacia e validità è riferibile all'intero contratto, senza che il soggetto falsamente rappresentato possa distinguere tra parte di cui intende appropriarsi e parte i cui effetti siano da respingere (es.: clausole vessatorie: Cass. Civ., Sez. VI-III, 5906/2015).

Se Tizio, qualificandosi (senza esserlo) procuratore di Caio, ha venduto un immobile a Sempronio che l'ha rivenduto a Mevio, la ratifica di Caio, benché intervenuta successivamente alla vendita a Mevio, rende il primo negozio valido fin dall'inizio e, per conseguenza, elimina anche il vizio dell'acquisto di Mevio. La retroattività è dunque una caratteristica della ratifica, indipendentemente dall'ambito dell'attività del falsus procurator (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2403/2016 in riferimento all'operato dell'ex accomandatario). Va da sè, tuttavia, che la retroattività rinvenga un limite naturale in relazione all'esistenza giuridica del soggetto falsamente rappresentato (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 4263/2017 in relazione all'imputazione dell'atto ad una società di capitali)

Il riferimento alla salvezza dei diritti dei terzi significa che, qualora il dominus Tizio abbia personalmente alienato il proprio diritto a Caio, l'eventuale ratifica che dovesse compiere con riferimento alla vendita dello stesso bene effettuata da Sempronio a Mevio (essendosi Sempronio palesato a Mevio come rappresentante di Tizio), sarebbe inoperante. Questa regola deve tuttavia essere temperata dai principi in materia di trascrizione nota2 .

Condizione di efficacia della ratifica è altresì l'intervento di essa anteriormente allo scioglimento del contratto da parte del terzo e del rappresentante (che si deve ritenere operare per mutuo consenso ex art. 1372 cod.civ., principio generale del quale costituisce applicazione l'art. 1399 cod.civ. laddove prescrive analogo meccanismo) nota3 .

Questo non significa che il terzo possa unilateralmente sciogliersi dal vincolo del contratto, nè che possa agire per far dichiarare l'inefficacia del contratto (ciò che può fare soltanto il soggetto falsamente rappresentato: Cass. Civ., Sez. II, 21441/10).

Il terzo che desideri sciogliere il dubbio circa la efficacia del contratto può invitare l'interessato a pronunciarsi circa la ratifica, assegnandogli un termine, scaduto il quale, in difetto di risposta, la ratifica medesima s'intende negata (art. 1399 IV comma). Finché la ratifica non sia negata, la facoltà di ratificare si trasmette agli eredi (art. 1399, ult. comma) nota4. Si tratta di un'ipotesi di silenzio legalmente tipizzata.

Se l'interessato non ratifica il negozio stipulato in suo nome dal falsus procurator, esso rimarrà, come detto, improduttivo di effetti.

In questo caso, vi è da chiedersi se il terzo, il quale ha contrattato con il soggetto privo di poteri pensando di stipulare un atto efficace nei confronti del dominus, possa chiedere il risarcimento dei danni al falsus procurator. L'art. 1398 cod.civ. subordina un simile diritto del terzo alla condizione che questi abbia «confidato senza sua colpa nella validità del contratto». Dunque se il terzo sapeva che colui che agiva in nome altrui non aveva il relativo potere, ovvero se avrebbe potuto accorgersene usando la normale diligenza (ad es. chiedendo l'esibizione della procura), non può pretendere alcun risarcimento nota5 . Se invece è stato ingannato, non si è accorto e non avrebbe potuto accorgersi, con l'ordinaria diligenza, di avere a che fare con persona in realtà priva del potere di spendere, per quell'atto, il nome del dominus, allora avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto.

La responsabilità del rappresentante si può configurare duplice nota6 :
a) verso colui con il quale ha negoziato con riferimento ai danni subiti in relazione all'interesse contrattuale negativo (per avere cioè confidato incolpevolmente nella validità del negozio: cfr. art. 1398 cod.civ.); b) verso il rappresentato, a titolo parimenti extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.), per averne speso il nome in difetto di autorizzazione.

Questo comporta anche che, qualora il falsus procurator avesse ricevuto una caparra egli non sarebbe tenuto alla restituzione del doppio all'altro contraente, poichè tale regola presuppone un'obbligazione di natura contrattuale nella specie inesistente (Cass. Civ., 7823/90). Inapplicabile risulta il meccanismo della clausola penale per le stesse ragioni (Cass. Civ., 2468/88).

Peraltro, per quanto attiene ai rapporti con il terzo contraente, giova ribadire che l'art. 1398 cod.civ. limita tale risarcimento al solo interesse negativo : vale a dire che il terzo non potrà pretendere dal falsus procurator tutto quanto avrebbe potuto ricavare dall'affare sfumato, ma potrà chiedere soltanto, oltre al rimborso delle spese sostenute, il risarcimento per aver perso eventuali occasioni di stipulare altro contratto, alternativo rispetto a quello rimasto inefficace, nonché il risarcimento per l'attività sprecata nella trattativa, in quanto avrebbe potuto essere utilmente destinata ad altri fini più redditizi nota7 .

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,1997, p.292.
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nota2

Occorre cioè notare che "nel tempo che corre tra la stipula dell'atto da parte dello pseudo-rappresentante e la ratifica del medesimo potrebbero essersi verificate altre vicende circolatorie rispetto alle quali di deve valutare la efficacia della retroattività" (Francario, La rappresentanza, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.139).
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nota3

In questo senso Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.241.
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nota4

Non è il solo caso in cui la legge, di fronte ad una situazione di incertezza, ammette che un soggetto fissi un termine ad un altro soggetto per sollecitarlo ad assumere una decisione circa l'acquisto o meno di un diritto: si veda la c.d. actio interrogatoria di cui all'art. 481 cod.civ. : si tratta in entrambi i casi di una facoltà di interpello (cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1148).
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nota5

E' tuttavia onere del falso rappresentante che voglia liberarsi della responsabilità, provare la colpa del terzo: al riguardo non è sufficiente il fatto che il terzo abbia omesso di verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi (Roppo, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.692).
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nota6

Rileva questa duplice responsabilità in capo al falsus procurator anche Chianale, cit., p.1152.
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nota7

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.115.
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Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • FRANCARIO, Rappresentanza senza potere, Torino, Tratt.dir.priv., XIII, 2000
  • ROPPO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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