Legato sostitutivo della legittima. Modalità del computo a valere sull'asse ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18561 del 30 giugno 2021)
Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 cod.civ., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.