Natura giuridica del legato sostitutivo della legittima



Secondo una risalente opinione, il legato in sostituzione di legittima (art.551 cod.civ. ) determinerebbe una doppia vocazione in favore del beneficiato nota1. Tale sarebbe la chiamata testamentaria a titolo di legato e quella ex lege nella porzione legittima. La costruzione, dal sapore eminentemente descrittivo, può essere accolta solamente a patto di ipotizzare un'alternatività tra i titoli attributivi di diritti successori, secondo un determinato ordine cronologico nota2. Al tempo dell'apertura della successione il legittimario è semplicemente destinatario di un legato. Soltanto nell'ipotesi in cui egli vi faccia rinunzia e promuova con esiti positivi l'azione di riduzione, potrà essere considerato erede.

Chiarito questo aspetto, è il caso di considerare l'ultimo comma dell'art.551 cod.civ., ai sensi del quale il legato sostitutivo "grava sulla porzione indisponibile". Che cosa significa questo asserto? Vuol forse alludere al fatto che la disposizione venga a sostanziare la quota di riserva? La questione non è nominalistica, importando cospicue conseguenze pratiche. V'è al riguardo chi ha utilizzato il modo di disporre della norma quale controprova del fatto che la qualità di legittimario non sarebbe indissolubilmente legata a quella di erede nota3. In sostanza il beneficiario del legato sostitutivo dovrebbe pur sempre essere qualificato come legittimario. La cosa non è senza conseguenze: accogliendo questa prospettazione infatti occorrerebbe concludere nel senso dell'operatività in favore del legatario del principio portato dall'art. 549 cod.civ. , che prescrive il divieto di imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima. Non sarebbe ammissibile la disposizione con la quale il testatore avesse a disporre di un legato sostitutivo sottoposto a condizione nota4. Si pensi anche alla influenza del computo tra i legittimari dell'attributario del legato sostitutivo: data la natura mobile della quota di riserva (cfr. l'art.537 cod.civ. ) una cosa è computare anche il legatario, altra cosa è escluderlo dal novero dei legittimari ai fini della determinazione della parte disponibile del patrimonio.

Sotto ques'ultimo profilo occorre ritornare sull'espressione di cui all'ultimo comma dell'art.551 cod.civ. (che, come detto, stabilisce che il legato sostitutivo grava sulla porzione indisponibile). La disponibile viene onerata del relativo peso soltanto quando il valore del legato sostitutivo ecceda la predetta indisponibile. Ecco: il nodo è proprio questo. Tale eccedenza rispetto alla porzione legittima (dunque indisponibile) presuppone un computo della quota riservata ai legittimari fondato sulla comprensione nel novero di essi anche del legatario oppure no? Si badi al fatto che la risposta non è automaticamente affermativa in considerazione dell'espressione di cui all'ultimo comma della norma da ultimo citata. In altri termini, l'imputazione alla legittima del legato sostitutivo potrebbe valere semplicemente al fine di impedire un trattamento eccessivamente sfavorevole per il legatario, che diversamente sarebbe posto sullo stesso piano dei non riservatari, ma potrebbe non implicare necessariamente che la porzione indisponibile venga calcolata ritenendo il legatario quale legittimario anche per tutti gli altri soggetti coinvolti nel fenomeno successorio nota5.

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Note

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Palazzo, in Comm.cod.civ. diretto da Cendon, Torino, 1999, p.131.
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Ferri, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, pp.123 e ss.; Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. s uccessione necessaria, in Tratt.dir. civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, vol.XLIII, t.2,2000, pp.357 e ss; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.293, ove si parla di "chiamata successiva".
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nota3

Ferri, op.cit., p. 129.
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nota4

Si veda l'esemplificazione fatta dal Capozzi, op.cit., p. 293, il quale evoca il pensiero del Mengoni, op.cit., pp. 357 e ss., secondo il quale sarebbe dunque invalida la disposizione " lego a mio figlio Tizio, in sostituzione di legittima, il fondo Tusculano a condizione che si laurei in medicina ". Secondo questa impostazione il legato sostitutivo corrisponderebbe alla stessa legittima attribuita a titolo di legato ed il beneficiario dovrebbe essere considerato legittimario.
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nota5

Un esempio varrà a chiarire il concetto. Ipotizziamo che Tizio abbia lasciato un patrimonio di 300 e che abbia nominato erede il proprio figlio Primo, legando all'altro figlio Secondo, in sostituzione di legittima, un fondo avente un valore di 100, attribuendo all'amico Terzo, sempre a titolo di legato, un bene avente valore di 100. Se si dovesse ritenere che il legato sostitutivo "grava sulla porzione indisponibile" (art.551 cod.civ.) nel senso che soltanto per il legatario sostitutivo il valore dello stesso deve essere imputato all'ipotetica porzione legittima che sarebbe spettata a Secondo, allora il computo è il seguente: Secondo conseguirà il legato integralmente a valere sulla legittima (dal momento che essa, in presenza di 2 figli è pari a 2/3 dell'intero), Primo invece sarà legittimario per 150 (per l'appunto ipotizzando che il computo avvenga considerando che venga chiamato quale unico figlio legittimario, al quale pertanto è destinata la quota di metà dell'asse). In definitiva l'amico Terzo sarà soggetto ad azione di riduzione, potendo conseguire soltanto 50. E' tuttavia preferibile ipotizzare che il computo delle porzioni legittime sia effettuato unitariamente: vale a dire che per entrambi i figli si consideri che la legittima sia pari ad un terzo, conservando omogeneità di trattamento quantomeno sotto il profilo del calcolo del profilo quantitativo della porzione legittima spettante a ciascuno. Nella fattispecie sia a Primo, sia a Secondo toccherà un terzo dell'asse, potendo per l'effetto Terzo conseguire integralmente il legato.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • FERRI, Dei legittimari , Bologna - Roma, Comm. cod. civ., 1981
  • MENGONI, Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria., Milano, Tratt.dir civ comm. dir.Cicu, 1984
  • PALAZZO, Torino, Comm. al cod.civ. dir. da Cendon, 1999

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