Esercizio del diritto di recedere dal contratto. Susseguente patto inteso a far venir meno gli effetti del recesso. Forma ad substantiam di quest'ultimo. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1454 del 18 gennaio 2019)
L'atto con il quale il contraente esercita il recesso attribuito convenzionalmente (art. 1373 cod. civ.) o scaturente dalla legge (art. 1385 cod. civ.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372, primo comma, cod. civ., è immediatamente efficace sia per l'emittente sia per l'altra parte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti. Il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale; l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia (art. 1322 cod. civ.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto.