Esercizio del diritto di recedere dal contratto. Susseguente patto inteso a far venir meno gli effetti del recesso. Forma ad substantiam di quest'ultimo. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1454 del 18 gennaio 2019)

L'atto con il quale il contraente esercita il recesso attribuito convenzionalmente (art. 1373 cod. civ.) o scaturente dalla legge (art. 1385 cod. civ.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372, primo comma, cod. civ., è immediatamente efficace sia per l'emittente sia per l'altra parte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti. Il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale; l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia (art. 1322 cod. civ.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame pone una regola che si iscrive nella più ampia tematica del formalismo per relationem. Assunto come il profilo effettuale della manifestazione del recesso dal vincolo contrattuale possieda una portata recettizia (dal momento che viene specificato come gli effetti dell'atto unilaterale di esercizio del recesso sortiscano effetti a far tempo dalla notizia dello stesso pervenuta all'altra parte del contratto) la sentenza si occupa della possibilità che, in ogni caso, gli effetti dello scioglimento del vincolo contrattuale siano eliminati convenzionalmente dalle parti stesse. la qualificazione giuridica di un siffatto accordo potrebbe variare, ma l'attenzione della Corte si focalizza sulla sua valenza formale. Quando infatti il contratto al quale si riferisse fosse contrassegnato da formalismo ad substantiam, pure tale (nuovo) accordo dovrà rivestire la stessa veste formale. Non v'è chi non veda come, per tale via, venga istituito un collegamento formale addirittura di secondo grado (cioè tra contratto originario, susseguente recesso, ulteriore atto di eliminazione degli effetti del recesso).

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