Convenzione contenente accettazione espressa d'eredità. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 19711 del 21 settembre 2020)

Ai sensi dell'art. 475 cod.civ., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso posto all'attenzione della S.C., la Corte di merito aveva pretermesso alcune evidenze probatorie, dalle quali si poteva desumere che l’istante avesse accettato espressamente l’eredità lasciata in morte dal padre (una procura speciale autenticata in consolato d’Italia all'estero e una missiva raccomandata con avviso di ricevimento). La Cassazione in particolare ha messo a fuoco come, ai sensi dell’art. 475 cod.civ., si abbia accettazione espressa dell’eredità tutte le volte in cui il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Giova osservare come tale assunzione della qualità ereditaria debba, per l'appunto, essere manifestata espressamente: ogniqualvolta fosse ritraibile solo interpretativamente, in via indiretta, si ricadrebbe infatti nella differente della accettazione tacita di cui all'art. 476 cod.civ..

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