Ancora in tema di coacervo ereditario. Determinazione della franchigia nell’imposta di successione: inapplicabilità del cumulo rispetto al valore dei beni donati. (CTP Rimini, Sez. I, sent. n. 36 del 9 febbraio 2018)

Per l’imposta di successione, ai fini della determinazione della franchigia, non si applica il coacervo con la donazione. Infatti il cosiddetto coacervo (o cumulo) del "donatum" con il "relictum", non è finalizzato a ricomprendere nella base imponibile e nella imposizione anche il "donatum", ma stabilisce una forma di riunione fittizia dei beni donati alla massa ereditaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Tale funzione antielusiva è venuta meno nel momento in cui è stato soppresso il sistema delle aliquote progressive in funzione di un sistema ad aliquota fissa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ribadisce l'impostazione teorica inaugurata da Cass. Civ., Sez. V, 24940/2016,La S.C. secondo la quale deve reputarsi abrogata la norma sul coacervo ereditario di cui al d.l. 346/1990 per incompatibilità rispetto a quello di cui alla l. 342/2000. Giova osservare come la conclusione non si pone in contrasto con quanto stabilito da Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 11677/2017, che ha statuito nel senso dell'applicazione del coacervo anche per le donazioni esenti dal 2001 al 2006, decisione che ha a che fare con la valutazione di tutte le liberalità donative nel loro insieme e non con il coacervo tra esse e i lasciti ereditari.

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